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Aggiornamento GPS 2024-2026, chi non può inserirsi nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, con la quale sono definite le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.

Le funzioni per la presentazione dell’istanza aprono alle ore 12 di oggi, 20 maggio, e saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2024.

Chi non può inserirsi

L’art. 6 dell’Ordinanza riepiloga quali sono le condizioni ostative alla presentazione dell’istanza.

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:

  • coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • coloro che siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
  • coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  • coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Sospensione dal servizio

L’art. 6 dispone poi che “i soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare”.

LA NOTA

L’ORDINANZA