Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, con la quale sono definite le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.
Le funzioni per la presentazione dell’istanza aprono alle ore 12 di oggi, 20 maggio, e saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2024.
Valutazione dei titoli di servizio
L’art. 15 dell’ordinanza contiene disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio.
Innanzitutto è bene sapere che ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi.
Il servizio aspecifico è il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado. A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.
Sono valutati come servizi aspecifici il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali.
Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.