Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, con la quale sono definite le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.
Le funzioni per la presentazione dell’istanza aprono alle ore 12 di oggi, 20 maggio, e saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2024.
L’art. 15 dell’ordinanza contiene disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio.
Innanzitutto è bene sapere che ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi.
Il servizio aspecifico è il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado. A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.
Sono valutati come servizi aspecifici il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali.
Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…
Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…
Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…
Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…
Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…