Nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il prescritto parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
In premessa, nel sottolineare l’importanza dell’utilizzo di regole certe e chiare che assicurino tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, e considerato che l’iter di pubblicazione del nuovo regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo non si è ancora concluso, il CSPI ribadisce alcune criticità che rendono difficoltose e complesse le procedure di conferimento delle supplenze previste dalla ordinanza.
Tra queste segnaliamo:
Al fine di prevenire il contenzioso, il CSPI auspica che i sistemi informativi deputati sia alla gestione delle GPS sia all’informatizzazione del conferimento delle supplenze siano predisposti con funzioni adeguate a prevedere la correzione di eventuali valutazioni errate.
Nello schema dell’ordinanza si legge: “I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”. In proposito, il CSPI in considerazione dell’elevato numero di aspiranti che si prevede saranno coinvolti nella procedura (nel 2020 sono stati circa 700 mila), suggerisce di valutare l’opportunità di estendere il termine previsto per la presentazione delle istanze.
Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione dei tempi di espletamento delle procedure di controllo, il CSPI propone di modificare il testo dell’articolo riguardante la valutazione dei titoli come segue: «L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, entro 15 giorni, i controlli delle dichiarazioni presentate.»
Il CSPI, inoltre, suggerisce di specificare che tale controllo debba avvenire esclusivamente per le graduatorie/classi/tipologie di posto per cui è previsto il conferimento dell’incarico.
Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, oggetto di numerose controversie anche in sede giudiziale, il CSPI ribadisce la necessità che il Ministero dell’Istruzione, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle pratiche di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando procedure efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l’equità di trattamento da parte dell’Amministrazione.
Allo stesso modo, ai fini della certificazione dell’avvenuta acquisizione dei 24 CFU, conseguiti durante i percorsi di laurea, occorrerebbe indicare agli Atenei una tempistica certa, compatibile con le scadenze previste dalla Ordinanza Ministeriale.
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