Nessuna trasparenza sulla disponibilità dei posti, sanzioni sproporzionate, vietato produrre domanda di interpello in altra provincia per i posti comuni, preclusa la possibilità di far valere l’a.s. in corso ai docenti non specializzati che con tre annualità di servizio potrebbero inserirsi nella seconda fascia per i posti di sostegno. Inoltre, limitazioni per il personale di ruolo che accetta supplenza su altro grado o tipologia di posto: ciò è contenuto nella bozza dell’ordinanza ministeriale che regolerà il prossimo aggiornamento delle GPS, previsto con tutta probabilità nel mese di aprile 2024, di validità biennale, secondo quanto riporta Uil Scuola.
In arrivo anche una norma sulla continuità didattica per i docenti precari su supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica che vanno a coprire la gran parte dei cosiddetti posti in deroga.
Di seguito le criticità evidenziate dal sindacato guidato da Giuseppe D’Aprile nel precedente biennio e che saranno confermate con la prossima ordinanza ministeriale:
Non sarà prevista la pubblicazione preventiva delle disponibilità da parte degli Uffici Scolastici provinciali. Per cui, i docenti, come nel biennio precedente, continueranno a produrre domanda di supplenza senza conoscere l’effettiva disponibilità dei posti.
Anche nel prossimo biennio ci sarà la palese violazione dei diritti di coloro i quali sono utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore e che verranno scavalcati, nei turni di nomina successivi, da chi ha meno punteggio, perché considerati rinunciatari per non aver espresso tutte le sedi nella domanda di partecipazione.
Nonostante il Ministero continui a soccombere in giudizio nei tanti ricorsi vinti dalla Federazione UIL Scuola Rua, non ha previsto nessuna modifica per sanare questa situazione.
Il divieto del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario, contenuto nella precedente ordinanza, con tutta probabilità sarà confermato anche per il prossimo biennio.
Come abbiamo più volte sottolineato, ciò è una palese violazione dell’art. 40 comma 7 del CCNL 2007, ancora in vigore, in cui è chiaramente specificato che “ Il personale […] con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.
Mentre la possibilità di presentare domanda di interpello in altra provincia sarà permesso per i posti di sostegno, anche se presenti nelle graduatorie di altra provincia, sanando una criticità che la Federazione UIL Scuola Rua ha evidenziato da tempo, è paradossale che lo stesso trattamento non si preveda per i posti comuni. Ciò è un’evidente discriminazione.
Nessuna modifica per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di abbandono o rinuncia ad una supplenza. Si continua a prevedere anche la cancellazione per l’intera vigenza delle graduatorie. Una sanzione che appare spropositata se pensiamo che non verrà data la possibilità di giustificare un eventuale abbandono.
Per il prossimo aggiornamento non è contemplata la possibilità di inserire il servizio che si svolgerà successivamente alla chiusura della procedura come reso possibile nel 2022 su specifica richiesta della UIL Scuola.
Per cui, non sarà consentito dichiarare la data di fine contratto della supplenza in corso qualora sia successiva al termine della presentazione della domanda, al fine di acquisire il maggiore punteggio possibile nell’a.s. 2023/24. Oppure, nel caso di inserimento nella seconda fascia del sostegno, per la quale servono almeno tre annualità, non sarà possibile inserirsi con riserva e far valere la terza annualità in corso: a molti sarà così preclusa la possibilità di raggiungere i 180 gg. nell’a.s. in corso oppure dichiarare il servizio dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini e di inserirsi nella seconda fascia sostegno per il prossimo biennio.
A partire dall’a.s. 2024/25 i docenti di ruolo potranno produrre domanda di supplenza per altro grado, classe di concorso o tipologia di posto solo per l’orario intero. Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2019/21, non firmato dalla Federazione UIL Scuola Rua, è, infatti, preclusa loro la possibilità di indicare nella domanda gli spezzoni orari.
Contrari ad eventuali blocchi per i supplenti
È in arrivo una norma che tenderà a bloccare i docenti precari su supplenze di sostegno.
Piuttosto che pensare a come bloccare i docenti, Uil Scuola continua a sostenere che l’urgenza è quella di aprire più corsi universitari specializzanti sul sostegno e autorizzare il contingente delle immissioni in ruolo pari al fabbisogno, per superare la prassi di utilizzare questi insegnanti a tempo. Solo 21.000 ammissioni ai corsi universitari di specializzazione, tra l’altro geograficamente non funzionali alle reali esigenze dei territori, a fronte di un fabbisogno – 90.000 posti in deroga sul sostegno – che non rispecchia appunto l’esigenza di un intero paese. Solo così, secondo la sigla sindacale, si può dare una risposta concreta ad una esigenza sempre più evidente, limitando, il più possibile, che l’alunno con disabilità sia assegnato ad un docente senza titolo.
Sul fronte delle assunzioni, invece, per la Uil Scuola bisogna considerare le GPS di I fascia come ulteriore canale di assunzione in ruolo in cui è inserito personale già abilitato su posto comune o specializzato sul sostegno. “Se vogliamo dare il giusto valore sociale al personale della scuola per ‘recuperare l’autorevolezza persa’ del personale, è in primis obbligo dell’Amministrazione attivare procedure concorsuali eque, chiare e ben definite che diano certezze a chi vi partecipa, ma anche quello di valorizzare il personale che vanta titoli e diritti di graduatoria, al fine di evitare disparità di trattamento tra i colleghi e nell’interesse della comunità educante tutta”, scrivono.
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