Categorie: Politica scolastica

Aggiornamento obbligatorio docenti: forse sì, anzi no

Il problema dell’obbligo di aggiornamento sta diventando di giorno in giorno più attuale. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Diversi nostri lettori ci stanno scrivendo per sapere come comprotarsi con le attività obbligatorie di formazione e aggiornamento.
E anche in rete rimbalzano post, prese di posizione o semplici interrogativi sull’argomento.
C’è anche ci ci chiede come fare per acquisire i credti “previsti dalle norme”.
E’ bene precisare che – in realtà – per il momento non esistono ancora disposizioni precise sulla questione anche se è vero che il comma 124 della legge 107 parla di “aggiornamento obbligatorio e strutturale”.
Il fatto è che la legge stessa prevede anche che le attività di formazione e aggiornamento siano regolate d’ora in poi da un Piano nazionale che avrà valore triennale.
Senza considerare che parlare di obbligo di aggiornamento è fin troppo facile, ma poi è necessario che le scuole dispongano di fondi adeguati per promuovere, organizzare e realizzare le attività stesse.
A proposito di risorse, va detto che il comma 125 della legge 107 stanzia per il 2016 la ragguardevole somma di 40 milioni di euro che corrispondono, sulla carta, a circa 5mila euro per ciascuna istituzione scolastica, ma non è affatto detto che tutto il “malloppo” venga girato alle scuole. E’ molto probabile – al contrario – che una fetta consistente venga trattenuta dal Ministero per iniziative di formazione a carattere nazionale (per esempio corsi di inglese per docenti di primaria, corsi per il sostegno e per il metodo CLIL, e altro ancora). Può darsi che, alla resa dei conti alle scuole arrivi la metà dell’intero stanziamento. 
Difficile dire quindi in che modo sarà possibie garantire a tutti la possibilità di partecipare ad attività formative, anche perchè in ogni caso i 40 milioni previsti dal comma 125 della legge 107 saranno disponibili, nella migiore delle ipotesi, a partire da settembre.
Ovviamente tutto questo non esclude che ciascuna istituzione scolastica possa già ora, in applicazione alla legge, deliberare un proprio piano di aggiornamnto e fissare un tetto minimo di attività obbligatorie. Non è invece molto regolare definire un certo numero di ore obbligatorie lasciando però ai docenti l’onere di “cercarsi” i corsi da frequentare. 
In ogni caso va anche chiarito che sull’intera materia l’organo deputato a decidere è il collegio dei docenti.

Reginaldo Palermo

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