Tutto inizia nel 2000, racconta Il Sole 24 Ore che riporta la notizia, allorché un ragazzo di un liceo scientifico siciliano al termine del suo esame di maturità ottenne un punteggio di 98/100 che lo avrebbe danneggiato nell’accesso alle selezioni a numero chiuso delle diverse facoltà.
Rivolgendosi alla magistratura, lo studente ottiene dinanzi al Tar Catania l’annullamento dei provvedimenti impugnati perché la Commissione esaminatrice «non aveva provveduto ad indicare i presupposti di fatto posti alla base del giudizio numerico espresso sulle prove d’esame», così come previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990, legge sul procedimento amministrativo, e dall’ordinanza ministeriale 31/2000, recante le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di maturità per quell’anno scolastico.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana è però di diverso avviso ed accoglie l’appello proposto dall’Amministrazione.
Secondo i giudici, riporta sempre Il Sole 24 Ore, la disciplina della valutazione numerica posta dall’ordinanza ministeriale sulla base del combinato disposto della regola della predeterminazione dei criteri di valutazione in base ai quali attribuire il punteggio numerico e la regola per cui la motivazione dettagliata del punteggio numerico deve ritenersi obbligatoria solo quando non c’è unanimità tra i componenti della commissione. Nel caso di specie, tutti i giudizi erano stati espressi all’unanimità dei componenti e perciò non era necessario procedere ad una motivazione dettagliata.
Il Collegio prende poi in considerazione altre situazioni in cui sono maturate esigenze di un più stringente controllo motivazionale dei giudizi numerici, come nel caso dell’abilitazione forense, e afferma di non ignorare «i dubbi e le perplessità suscitati dai criteri sostanzialmente numerici che presiedono alla selezione per griglie di quesiti per l’accesso a numero chiuso alle facoltà universitarie».
Si tratta però di situazioni, dubbi e perplessità che non trovano ragion d’essere nella valutazione degli esami di maturità da parte delle commissioni esaminatrici.
Infine, concludono i giudici, la lamentata perdita di chance per non aver ottenuto il massimo punteggio sperato, «oltre che prefigurare una possibilità di “lesione di chance” in capo a tutti coloro che, avendo conseguito il massimo punteggio, potrebbero veder messa in pericolo la loro posizione dal nuovo massimalista […] risulta tutt’al più una ulteriore denuncia della ‘irragionevolezza’ del meccanismo di accesso alle facoltà universitarie».
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