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Ai docenti DOP non spettano punteggi per la continuità

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I docenti che si trovano, per mancanza di una scuola di titolarità, in dotazione organica provinciale, ogni anno si ritrovano con il problema di chiedere utilizzazione nella classe di concorso di titolarità e ovviamente anche per le altre classi di concorso per cui hanno titolo. È utile ricordare che i docenti DOP possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso per la quale non hanno abilitazione, ma la cui laurea è titolo valido, ai sensi del DM 39/98, per tale insegnamento.

In buona sostanza, quello che potrebbe diventare una regola con il ddl scuola, cioè insegnare in una classe di concorso senza averne l’abilitazione, era già consentito, in casi limite ma non rari, ai docenti DOP. Per cui DOP dell’A050 sono stati utilizzati in A051 senza avere abilitazione, oppure docenti in esubero in A048 sono stati utilizzati ad insegnare nell’A047. Questa categoria d’insegnanti che si trova in dotazione organica provinciale verrà utilizzata con un punteggio che è stato calcolato dal dirigente scolastico della scuola in cui stanno prestando servizio a cui va aggiunto il punteggio del servizio dell’anno in corso.

La norma che regola il punteggio dei DOP è l’art.23 punto B del CCNI sulla mobilità del 23 febbraio 2015. In buona sostanza in questa norma è scritto che verranno esclusi dal conteggio del punteggio del docente DOP, la continuità del servizio nella scuola e nella sede e il punteggio aggiuntivo di 10 punti per non avere prodotto domanda di trasferimento nell’arco di tempo dal 2000/2001 al 2007/2008 per un triennio consecutivo. Inoltre nei commi del su citato art.23 punto B, è anche scritto che non verrà preso in considerazione il ricongiungimento al coniuge, ma soltanto il punteggio per i figli minori di 6 anni e quelli con età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Ricapitolando per l’utilizzazione dei DOP non verranno tenuti in conto la continuità del servizio, i punteggi aggiuntivi e il punteggio di ricongiungimento, mentre invece si avrà diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità per chi lo abbia sempre richiesto nei limiti della norma.