Sembra una fake news, una boutade scherzosa per sdrammatizzare il delicato momento, invece si tratta di una circolare vera, scritta e firmata da un Dirigente scolastico, in cui si comunica l’intenzione di non sospendere, durante le vacanze di Pasqua, l’attività della didattica a distanza. Da giorni in diverse scuole italiane, ci viene segnalato da numerosi docenti, l’intenzione di modificare, da parte di taluni Dirigenti scolastici, il calendario scolastico regionale o le delibere già assunte dai Consigli di Istituto riguardo la sospensione delle attività didattiche nel periodo delle vacanze di Pasqua.
In una scuola del Veneto, un DS, preoccupato di avere perso, a causa dell’emergenza Coronavirus, troppi giorni di scuola, emana una circolare datata 1 aprile 2020 (pesce di aprile?), in cui, non avendo certezza della durata della sospensione delle attività didattica in presenza, scrive:
“Vi comunico, inoltre, contestualmente, l’intenzione di non sospendere del tutto le attività durante le canoniche vacanze pasquali, ma di interromperle brevemente per i soli giorni intorno alla domenica di Pasqua, precisamente da sabato 11 a lunedì 13 aprile, per concedere un breve periodo di riposo a tutti, ma, contemporaneamente, guadagnare tempo scuola nel caso in cui l’anno scolastico dovesse essere protratto. Ciò sarà, comunque, oggetto di una successiva comunicazione ufficiale rivolta a docenti e studenti”.
Abbiamo più volte detto che la didattica a distanza, non essendo normata a livello legislativo e contrattuale, non è un’attività obbligatoria, abbiamo anche detto che la didattica a distanza si basa, essenzialmente, sulla volontarietà e l’etica della responsabilità dei docenti, anche se la DaD è attivata dalle scuole a seguito del DPCM del 4 marzo 2020. Per quanto suddetto è da considerarsi illegittima la circolare di un qualsiasi Dirigente scolastico che la imponga e mostri l’intenzione di attuare modifiche al calendario scolastico regionale, indicando, in oggetto, la prosecuzione della didattica a distanza anche nei giorni della liturgia pasquale.
Si tratta di un’intenzione che non trova fondamento giuridico nella sua attuazione, in quanto un Ds e nemmeno un Consiglio di Istituto può in fase di una sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di Italia, modificare il Calendario scolastico Regionale decretato dalla Giunta per “obbligare” i docenti a svolgere un’attività di carattere volontario i giorni del giovedì e venerdì Santi e il martedì dopo il lunedì dell’Angelo.
Stesso ragionamento vale per la modifica di eventuali delibere del Consiglio di Istituto che allungano le festività pasquali per effetto di un anticipo delle lezioni a settembre, un Dirigente scolastico non può variare unilateralmente le decisioni prese dal Consiglio di Istituto.
Riguardo l’intenzione di proseguire con l’attività didattica a distanza, anche durante le vacanze del periodo pasquale, servirebbe un intervento del MIUR, che attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, dicano che non è legittimo “imporre” la didattica a distanza ai docenti e agli studenti in modo particolare durante le vacanze pasquali.
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