Categorie: Ordinamento

Al docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto

E’ sempre utile ricordare, affinché non venga dimenticato, che il testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, legge 297/1994, oltre a contenere , come è giusto che sia, i diritti del lavoratore, contiene anche, in modo altrettanto chiaro, i doveri che il personale scolastico è chiamato a rispettare.
Ad esempio nelle norme previste nella legge 297/94, Titolo I dedicate al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, Sezione I, all’art.508 sulle incompatibilità , c’è scritto che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. In questo articolo al comma 2 è scritta la norma che impone al docente che decidesse di dare lezioni private di informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza;
il Ds, come è scritto nel comma 3, può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. In sostanza l’art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola, le lezioni private impartite ad alunni della propria scuola, e condiziona le lezioni private fatte ad alunni di altre scuole, ad una informativa scritta al proprio docente correlata di nome cognome e scuola dell’alunno seguito privatamente. Questo dichiarazione è obbligatoria per il fatto che anche in futuro nessun alunno può essere giudicato dall’insegnate che né ha curato privatamente la preparazione.
Questa norma viene poco applicata e sono veramente pochissimi i docenti che informano i propri dirigenti delle lezioni private che svolgono. Esiste un mercato delle lezioni private inimmaginabile, che purtroppo dilaga in un vero e proprio malcostume tutto italiano. Esistono anche docenti che tengono lezioni private ai propri alunni, altri si limitano, si fa per dire ad alunni del proprio istituto, altri ancora, con un minimo di pudore, solamente ad alunni di altri istituti. Tutto questo avviene senza dare alcuna comunicazione al proprio dirigente scolastico, contravvenendo le norme di legge.

Lucio Ficara

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