Alcuni punti dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità annuale non sono stati scritti correttamente, suscitando contestazioni e diverse interpretazioni.
Il 26 giugni, nel pomeriggio, al Miur sono stati convocati i sindacati per trattare alcuni aspetti di chiarimento e di interpretazione dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 2017/2018.
Uno dei punti che ha creato non poche contestazioni e anche numerose pressioni da parte degli iscritti ai sindacati firmatari dell’ipotesi di CCNI firmata il 21 giugno 2017, è quello sul ricongiungimento al “convivente” purché la stabilità della convivenza sia anagraficamente certificata.
C’è chi sostiene che il termine “convivente” non seguito dalla dicitura “compresi parenti e affini”, riferito al ricongiungimento del docente in ambito di assegnazione provvisoria, limiti l’opportunità di ricongiungersi al proprio compagno o compagna di vita che costituisce una coppia di fatto.
A tal proposito c’è chi fa notare che per l’assegnazione provvisoria del personale Ata la dicitura “compresi i parenti e gli affini” non sia stata soppressa e che quindi mentre per gli Ata il ricongiungimento per assegnazione provvisoria si estende a qualsiasi tipo di convivenza, per il personale docente questa estensione non esiste e si considera il termine convivente nella sua accezione restrittiva di compagno di vita anagraficamente riconosciuto.
Nell’attendere l’ufficialità delle decisioni del Miur che dovrebbero arrivare in giornata, ripetiamo che con il termine “convivente” si intende non solo il convivente delle unioni civili o quello cosiddetto “more uxorio”, ma anche per esempio la convivenza anagrafica con il nonno o il fratello. Se così non fosse verrebbe commessa una palese ingiustizia tra il personale Ata e quello docente, dove i primi si possono ricongiungere a qualsiasi convivente, purché la stabilità della convivenza sia anagraficamente certificata, mentre i secondi verrebbero discriminati.
Inoltre c’è da precisare il fatto che il ricongiungimento al genitore dovrebbe prescindere dall’effettiva convivenza con il docente richiedente. Anche sulla possibilità dei docenti che hanno avuto il trasferimento nella provincia di residenza di poter fare la domanda di assegnazione provvisoria o di vedersi negata questa opportunità, ci sarebbe bisogno di un ulteriore chiarimento. Le richieste dei docenti ai propri sindacati di riferimento sono molte ed hanno bisogno di precisazioni e rassicurazioni.
Attendiamo le precisazioni da parte dell’Amministrazione e come intenda divulgarle per fare in modo che gli uffici scolastici agiscano in modo univoco e uniforme.
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