Nessuna novità di rilievo rispetto al decreto legge: il provvedimento si limita a recepire le nuove regole e a fornire qualche chiarimento in più.
Viene specificato, peraltro, che le graduatorie di prima e seconda fascia continueranno ad essere regolate dalle vecchie norme per quanto riguarda i punteggi. E dunque non sarà possibile far valere il servizio militare e i corsi di perfezionamenti, i master e i corsi di specializzazione.
Vi è però un eccezione: gli aspiranti che, l’anno scorso, hanno fatto valere il diploma Ssis, quale titolo di accesso alla graduatoria, da quest’anno dovranno farne a meno.
Per accedere alle graduatorie di I e II fascia, infatti, sono validi solo i titoli di abilitazione conseguito per concorso ordinario o sessione riservata.
Per quanto riguarda, invece, la sola III fascia, il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione all’insegnamento nelle scuole secondarie continua a rimanere valido. Fermo restando il divieto di cumulo dell’eventuale punteggio di servizio maturato durante la frequenza ai corsi.
I servizi prestati contemporaneamente in più classi di concorso potranno essere fatti valere solo in una graduatoria a scelta dell’interessato. Per tutte le altre, il punteggio già accumulato verrà azzerato. Il servizio militare sarà ritenuto valido solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso ai concorsi a cattedre.
In III fascia sarà possibile anche avvalersi di punti in più se si è in possesso di titoli riguardanti la frequenza a corsi annuali di perfezionamento, master e corsi di specializzazione universitaria. A patto che sia stato previsto un esame finale sostenuto con esito positivo.
Nulla di fatto, invece, per i corsi equiparati, per legge, a master, perfezionamento e dottorato di ricerca. La bozza di decreto, infatti, non reca alcun chiarimento circa la possibilità di utilizzarli per ottenere il relativo punteggio. Il servizio militare viene valutato mezzo punto per ogni mese, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico. A patto, però, che sia stato prestato in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi a cattedre. In ogni caso, tale punteggio potrà essere fatto valere in una sola graduatoria a scelta dell’interessato.
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