Con la nota prot. n. 5017 del 22 maggio 2014 il Miur ha trasmesso l’O.M. n. 38 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2014/2015.
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale docente di religione cattolica interessato dal 23 maggio al 13 giugno 2014.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 7 luglio 2014, mentre la pubblicazione di tutti i movimenti è fissata al 21 luglio 2014.
Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, per ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande.
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