L’uscita anticipata dei docenti dal mondo del lavoro, anche nel 2018, a 63 anni anziché 66 anni e 7 mesi, rimarrà riservata ad una nicchia: per andare in pensione con circa tre anni e mezzo di anticipo, senza penalizzazioni e con i costi quasi totalmente a carico dello Stato, bisognerà ancora sperare di rientrare nell’APe Social.
Quindi, avere almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi se si rientra nelle 15 mansioni gravose, tra cui le educatrici e i maestri della scuola dell’infanzia (come è già accaduto per qualche migliaia nel 2017).
Oppure, sempre avendo compiuto almeno 63 anni di età, trovarsi nella condizione di disoccupazione ma avendo accumulato non meno di 30 anni di contributi, così come già segnalato da La Tecnica della Scuola.
Alla deroga potranno accedere poi i lavoratori che assistono parenti di primo grado con disabilità grave oppure i dipendenti portatori di invalidità pari almeno al 74%.
Potranno partire già oggi le prime domande di certificazione all’Inps per accedere all’Ape volontaria.
Via libera, dunque, all’Ape volontaria, che si basa sulla sottoscrizione di una convenzione con banche e assicurazioni che anticipano i soldi al pensionando, per poi riscuoterli trattenendoli dall’assegno di quiescenza, con gli interessi, nel corso di 20 anni che partono dalla data di pensionamento indicata dalla riforma Fornero.
Ecco alcune informazioni su chi potrà chiedere l’Ape volontaria e quali saranno i costi della misura sperimentale valida fino al 2019, così come segnalato dal sito dell’Inps.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.
L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Assieme al prestito previdenziale associato all’Ape, è prevista una polizza assicurativa sulla vita del pensionato. Se il beneficiario del prestito previdenziale muore prima di aver rimborsato tutte le rate dovute, un’impresa assicuratrice si impegna a farlo al suo posto senza che restino debiti pendenti sugli eredi.
Per ottenere l’APE l’interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
Il servizio online per l’inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo.
La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
Successivamente l’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’INPS un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).
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