Quasi in “zona Cesarini”, con l’intento di evitare che i dirigenti scolastici, nel chiamare i docenti dagli albi territoriali, preferiscano rivolgersi a parenti più o meno stretti, la Camera ha approvato un emendamento (ar. 9, 4° comma) che così recita: “Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale”.
Tutto chiaro, dunque?
Forse no, perchè il testo dice semplicemente che il dirigente deve dichiarare che non esistono rapporti di parentela con nessuno dei docenti inseriti nell’albo.
I dubbi, quindi, sono molteplici: cosa deve il dirigente che ha un fratello o una sorella (o anche un cognato) iscritto nel proprio albo territoriale? Stando alla lettera della disposizioni dovrà dichiarare che nell’albo è presente un parente o un affine, ma la legge non esclude che lo stesso dirigente possa chiamare dall’albo un parente di secondo grado. E allora a che serve che l’Amministrazione acquisisca la dichiarazione del dirigente?
E se, per ipotesi estrema, il parente di secondo grado fosse l’unico docente nominabile perchè non ve ne sono altri della medesima disciplina?
Insomma, la questione è complessa e delicata e forse varrebbe la pena che al Senato venisse riesiminata ed eventualmente corretta, anche per prevenire l’inevitabile contenzioso.
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