Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 23 aprile, è stata pubblicata la legge 15 aprile 2024, n. 55, che riporta disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 8 maggio.
Il Senato aveva dato il via libero definitivo al disegno di legge, approvato alla Camera nel luglio 2023, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali qualche settimana fa. A favore 129 voti, nessun contrario e cinque astenuti-
Il provvedimento definisce la professione di pedagogista come specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica; stabilisce i requisiti di studio per l’esercizio della professione di pedagogista e permette anche ai docenti universitari di insegnare discipline pedagogiche di esercitare la professione, e la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico come professionista operativo di livello intermedio.
Per l’esercizio della professione di pedagogista è richiesta la laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, oppure la laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia. Tale professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Si prevede, inoltre, l’iscrizione all’albo previo conseguimento del titolo di studio richiesto o dopo un tirocinio.
Poi si definisce la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico quale professionista che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Per esercitare questa attività basta una laurea triennale e anche in questo caso è necessaria l’iscrizione all’albo. Vengono così istituiti l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo anche la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. E si prevede quindi l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
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