Siamo prossimi al primo Collegio docenti dell’anno scolastico 2018/2019 ed uno degli annosi problemi è quello dell’assegnazione dei docenti alle classi. Ecco alcune assegnazioni palesemente illegittime.
La pratica purtroppo riscontrata in più di una scuola è la strana assegnazione di docenti titolari in alla scuola secondaria di I o II grado che vengono assegnati, per l’intero orario di servizio o per un completamento orario, in gradi o ordini di istruzione differenti dello stesso Istituto. Questa tipologia di assegnazione della cattedra è illegittima, in quanto il docente titolare in un grado o ordine di scuola, deve essere assegnato per il suo orario settimanale di lavoro in un posto di organico che rispetti la sua titolarità.
Per esempio è Illegittima anche l’assegnazione di un docente titolare della classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, per 12 ore alla secondaria di primo grado e 6 ore alla primaria a completamento orario cattedra.
Questo tipo di assegnazioni di cattedra illegittime derivano da una cattiva ed errata interpretazione, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, dell’art.1 comma 79 della legge 107/2015. Tale norma, destinata ad essere cancellata dall’attuale Governo, si riferisce solamente ai docenti titolari di ambito territoriale e incaricati dal Dirigente scolastico. In tal caso la norma prevedeva la possibilità, solo per tali docenti individuati dalla chiamata diretta, dell’assegnazione della cattedra in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
Questo comma 79 della legge 107/2015 è stato di fatto cancellato dal contratto del 26 giugno 2018 che abolisce la chiamata diretta e non dà più la possibilità ai Dirigenti scolastici di fare cambiare la classe di concorso o addirittura l’ordine di scuola nemmeno ai docenti incaricati triennalmente e titolari su ambito.
Per quanto appena specificato, risulta illegittima anche l’assegnazione di un docente titolare su una determinata classe di concorso, come per esempio la A011 Italiano e Latino, su un posto di A012 Italiano e Storia.
Qualche Dirigente Scolastico che ha un Istituto di Istruzione Superiore in cui c’è per esempio il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico Economico, destina i docenti titolari su classi di concorso esistenti solo al Liceo Classico, a ricoprire cattedre o completamenti orari presso l’Istituto Tecnico Economico. Si tratta di provvedimenti illegittimi facilmente impugnabili.
Anche per i docenti di sostegno delle scuole secondarie di II grado, che hanno una classe di concorso di titolarità specifica, spetterebbe, al fine di un‘assegnazione del posto legittima, il tipo di indirizzo in cui esiste tale classe di concorso, tutto questo nonostante l’esistenza del codice meccanografico unico degli Istituti di Istruzione Superiore.
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