Le domande di mobilità per i docenti si potranno inoltrare, tramite il sistema informatizzato delle istanze online del Miur, a partire dal 3 al 26 aprile 2018. Il personale educativo potrà presentare la domanda di mobilità dal 3 al 28 maggio 2018. Il personale Ata potrà presentare l’istanza dal 23 aprile al 14 maggio 2018.
LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEVONO ESSERE CORREDATE DI DOCUMENTAZIONE
Nell’art.3 comma 14 dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2018/2019 è scritto che le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
È utile ricordare il comma 2 dell’art.4 della suddetta ordinanza ministeriale, questa norma dispone che le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, un punteggio aggiuntivo di 10 punti) cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I..
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
DOCUMENTAZIONE UNICA SE SI PRESENTANO PIU’ DOMANDE DI MOBILITA’
Il comma 10 dell’art.3 dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2018/2019 dispone che in caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.
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