Quali sono gli obblighi in tema di sicurezza per il Dirigente scolastico? Quali sono le altre figure di riferimento? Qual è la formazione necessaria?
Queste e altre domande trovano risposta nel recente documento pubblicato sul sito dell’U.s.r. per il Veneto dedicato alla sicurezza nelle scuole.
Questi in sintesi gli obblighi del Datore di lavoro/Dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. 81/08, art.18:
- nomina delle figure preposte alla sicurezza (Responsabile e Addetti SPP, questi ultimi quando previsti) e degli addetti alle emergenze
- individuazione del personale con funzioni di dirigente e preposto ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- formazione e aggiornamento di R-ASPP, RLS, addetti alle emergenze, nonché degli eventuali dirigenti e preposti
- valutazione dei rischi, stesura e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione (gestione della sicurezza), in relazione ai contenuti del DVR
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli studenti (quando equiparati a lavoratori)
- nomina del Medico Competente (quando previsto) e relativa sorveglianza sanitaria del personale soggetto alla stessa
- promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi
Con riferimento alle figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Addetti al Servizio scolastico di Prevenzione e Protezione l’U.s.r. ricorda che gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevedono l’obbligatorietà di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ogni Istituzione scolastica. In particolare, l’art. 32 individua i requisiti che deve possedere il Responsabile SPP (titoli di studio formativi richiesti) con una precisazione: l’incarico va affidato prioritariamente a personale interno all’Istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra Istituzione scolastica, dove operi con la medesima funzione. Solo in via sussidiaria, il Dirigente scolastico potrà ricorrere a personale esterno alla scuola, ovviamente formato, pur rimanendo egli stesso sempre il soggetto penalmente e civilmente responsabile del proprio Istituto. L’alternativa di autonominarsi Responsabile SPP, seppur permessa ai Dirigenti scolastici (che dovranno comunque seguire corsi di formazione e aggiornamento), appare decisamente meno praticabile e più onerosa, specie per le scuole complesse.
Oltre al Responsabile SPP, è opportuno individuare anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, soprattutto nelle realtà suddivise in più sedi, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni e di agevolare gli interventi su problematiche particolari. La nomina di almeno un Addetto SPP è comunque obbligatoria nel caso in cui vi sia un Responsabile SPP esterno.
Anche per queste figure è prevista una specifica formazione, nonché aggiornamenti obbligatori.