Infatti nell’art. 31 c’è scritto: “in considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale nella prima, e seconda e terza fase.
A tal fine, nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra”. Quini chi ha maturato l’esperienza almeno triennale su corsi per adulti, art.32 contratto mobilità, oppure su corsi ospedalieri o carcerari, art. 31, gode di precedenza su tali tipologie di corso.
Nei modelli di domanda di trasferimento nella sezione dedicata alle precedenze ai punti 33 e 34 è previsto indicare, per coloro che vantano almeno un triennio di insegnamento in predetti corsi, la priorità al trasferimento.
Per quanto riguarda i corsi carcerari, quanto detto vale per l’istruzione secondaria, mentre non vale per quella primaria dove per poter insegnare necessita avere un titolo particolare.
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Ma (a che) serve…
Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…
Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…
La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…
Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…
Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…