Il Coordinamento dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro guidata ogni 28 aprile dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), pone alcune riflessioni sul tema.
Tale giornata è l’occasione per la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro; per aumentare la consapevolezza sull’esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza; per ricordare l’importanza della prevenzione degli infortuni e malattie legate al lavoro e per sollecitare il dialogo sociale tra lavoratori, datori di lavoro e governi per agire concretamente in tal senso.
L’Articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce ad ogni individuo il diritto a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro. Annoverata tra i diritti umani, la sicurezza sul lavoro è un diritto di imprescindibile tutela anche nel contesto attuale, di emergenza, in cui il numero dei lavoratori, pubblici e privati, che operano da casa è aumentato drasticamente.
Il tema della ricorrenza per il 2020 è: “Fermare la pandemia: sicurezza e salute sul lavoro possono salvare vite umane”.
In occasione della pandemia, dall’oggi al domani, tantissimi lavoratori hanno dovuto adattarsi, senza formazione né dotazioni, al lavoro agile.
L’articolo 14 della legge 124/2015 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa per le quali il datore di lavoro deve garantire l’attuazione delle misure generali di tutela previste dal d.lgs. 81/2008 e il loro monitoraggio con informative periodiche e verifiche.
Con la circolare n.1 del 4 marzo 2020, il Ministro per la pubblica amministrazione ha introdotto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” e con l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020 è stata avviata la didattica a distanza per tutto il periodo della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, in sostanza consentendo l’attivazione del lavoro agile di natura emergenziale, anche in assenza dell’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore e anche laddove non previsto dai contratti, come nel caso degli insegnanti.
Tra le figure professionali maggiormente associate al cambiamento delle condizioni di lavoro vi è quella del docente impegnato nella DAD. Gli educatori di ogni ordine e grado, non solo sono passati da una prestazione eseguita in presenza senza l’uso dei terminali ad una prestazione integralmente eseguita al videoterminale, ma hanno continuato a prestare il loro servizio senza l’installazione di apposite workstation, senza la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, senza alcuna programmazione di azioni di protezione per la loro salute fisica e il benessere psicologico, con aumento del rischio di infortuni o malattie e senza ricevere alcuna specifica formazione sulla sicurezza della nuova modalità.
Il primo allarme proviene dal “Centro superficie oculare e occhio secco” dell’ospedale Sacco di Milano: in caso di esposizione prolungata a schermi digitali, è stato rilevato il rischio di rapida evaporazione del film lacrimale a causa della diminuzione del rateo di ammiccamento del 40% (intervallo della chiusura delle palpebre), con conseguente affaticamento, bruciore, irritazione e dolore fino all’infiammazione cronica. Per ovviare a questo rischio, gli esperti suggeriscono la ginnastica antistress oculare denominata “regola del 20-20-20” secondo cui: ogni 20 minuti di visione da vicino bisogna fissare un punto lontano 20 piedi (poco più di 6 metri) per almeno 20 secondi.
Altro aspetto di grande rilevanza è la gestione dell’orario di lavoro in relazione al “diritto alla disconnessione” contenuto nell’art. 19, c. 1 della L. n. 81/2017 che dispone: “l’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” e ripreso dall’articolo 22 lettera c, punto c8 comma 4 del CCNL scuola del 2018 in cui si legge che “sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”, rimettendone la disciplina alla contrattazione integrativa di istituto.
Per escludere i rischi alla salute dell’individuo connessi alla durata della prestazione lavorativa, sia giornaliera che settimanale, e per scongiurare l’eccessivo carico di lavoro, la normativa prevede, dunque, un limite giuridico all’organizzazione del lavoro per tutelare i tempi di riposo nelle sue doppie vesti di diritto alla disconnessione e dovere datoriale alla disconnessione.
Il benessere del lavoratore comporta l’armonia non solo delle funzioni fisiche, ma ancor di più dello stato emotivo / psicologico. L’emergenza che il Paese attraversa da due mesi ha determinato una serie di contraccolpi su tutte le persone, specie sulle madri, logorate e consumate dal tentativo di bilanciare lavoro e responsabilità familiari. In linea con i corsi e ricorsi storici, ancora una volta sono le donne a pagare il più caro prezzo della crisi.
Secondo i dati dell’ILO durante la pandemia, a causa della chiusura associata di scuole, dell’assistenza all’infanzia e delle altre strutture di assistenza, il tempo quotidiano impiegato dalle donne nel lavoro di assistenza ai familiari non retribuito è notevolmente aumentato.
Senza il sostegno alle famiglie nella cura dei figli, sarà impossibile per entrambi i genitori poter lavorare e uno dei due, quasi sempre la madre, sarà costretta a lasciare / trascurare il lavoro.
Nella fase 2 che ci accingiamo ad affrontare, la cura della salute e della sicurezza dei lavoratori vedrà come sfida primaria la gestione del rischio di esposizione a COVID-19 e l’attuazione delle azioni che possano prevenire futuri decessi, infortuni e malattie legati al lavoro: garantire una buona igiene e pulizia sul posto di lavoro; attuazione del distanziamento fisico; utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale; cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e potenziamento della tecnologia a sostegno della sicurezza sul lavoro.
Bisognerà trovare il modo di gestire un rientro nelle aule scolastiche con la migliore garanzia di protezione dal contagio del personale e degli alunni; trovare un protocollo sostenibile di controllo e protezione che non gravi esclusivamente sulla figura del dirigente e del docente che non hanno e non possono avere le competenze sanitarie per assicurare la salute degli alunni in aula e garantire l’eliminazione del rischio di contagio, anche alla luce della riscontrata diffusione del virus in soggetti asintomatici.
In occasione della giornata, il CNDDU rivolge a tutti i colleghi docenti l’invito alla maggiore consapevolezza dei rischi legati alla didattica a distanza, suggerisce la lettura dell’ “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017”, redatta dall’INAIL, sollecita il Miur e i dirigenti a sviluppare, quanto prima, le azioni più opportune a tutela della sicurezza dei docenti nella didattica a distanza e invita il Governo a programmare un protocollo per garantire la gestione del rischio contagio, eventualmente con il supporto di personale specializzato.
Romano Pesavento
Veronica Radici
Coordinamento dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani