Stiamo raccogliendo alcune segnalazioni di assegnazioni dei docenti ai posti e alle classi, che francamente sembrano essere poco chiare e in alcuni casi illegittime.
Vogliamo raccontare alcuni casi di assegnazioni dei docenti alle classi, fatte da dirigenti scolastici con decreti quanto meno dubbi. Tali decreti se posti all’attenzione di un giudice del lavoro riuscirebbero a trovare la loro conferma? È giusto entrare nel merito di queste strambe assegnazioni.
Un Ds assegna nella stessa classe e per la stessa disciplina due docenti distinti. In buona sostanza il Preside avrebbe deciso, visto la legge 107/2015 e il d.lgs. 165/2001, di fare insegnare matematica in una prima liceo a due docenti della scuola. Il primo docente dovrà svolgere il programma di algebra e il secondo docente quello di geometria. Questo tipo di assegnazione disposta dal Ds, non è, a nostro parere, legittima, in quanto ogni disciplina insegnata, a prescindere da possibili compresenze, deve comunque avere un “solo docente” che si occuperà della programmazione e della valutazione. Può essere possibile avere due insegnanti diversi per l’insegnamento di specifiche classi di concorso come matematica e fisica, per cui un docente si occupi di matematica e un altro di fisica, ma non è possibile assegnare due docenti per lo svolgimento del programma della stessa disciplina.
Un altro caso molto dubbio è quello di una docente titolare da molti anni nella classe di concorso A037 (Storia e Filosofia), il Ds in questo caso la utilizza, al bisogno e con orario settimanale variabile, su altra classe di concorso (A036). Questo tipo di assegnazione appare essere molto arbitraria, perché sottrae una titolare di una classe di concorso per cui esiste il posto interno alla scuola, dal suo posto per essere utilizzata a fare supplenza temporanea, si presume in attesa delle assegnazioni provvisorie, su uno spezzone A036. Forse il Ds applica, con un’interpretazione a “suo uso e consumo”, la parte del comma 79 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è scritto .“Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Per la verità questo comma 79 non autorizzerebbe il Ds a spostare i docenti da una classe di concorso ad un’altra a suo piacimento e a suo comodo, soprattutto se un docente è giuridicamente titolare ben definito.
Infine raccontiamo anche l’utilizzo di un docente di discipline pittoriche su sostegno, nonostante lo stesso docente non sia né specializzato su sostegno e non stia nemmeno conseguendo un corso di specializzazione. La Ds sostiene che la legge 107/2015 le dà il potere di utilizzare a suo piacimento i docenti per il buon funzionamento della scuola. A noi pare che per insegnare sul sostegno serva il titolo di specializzazione, soltanto se le graduatorie d’Istituto dei supplenti della scuola e degli istituti viciniori ad essa sono esaurite di docenti con il titolo di specializzazione, sarebbe possibile, in mancanza di altro, assegnare il posto di sostegno a un non specializzato.
Questi sono solo alcuni esempi di come alcuni dirigenti scolastici interpretano la legge 107/2015, però c’è anche da dire che altri dirigenti scolastici hanno fatto assegnazioni dei docenti ai posti e alle classi, con decreti ineccepibili.
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