Il disagio che stanno vivendo alcuni docenti neoassunti, nell’avere ricevuto la sede di titolarità in ambiti territoriali lontani da casa, è tanto grande che stanno pensando alle dimissioni.
Si tratta per lo più di docenti che hanno differito la presa di servizio al primo di settembre 2016 e che, dopo la titolarità definitiva in ambito territoriale, stanno valutando, seriamente e faticosamente, se lasciare casa e famiglia per raggiungere la nuova sede di titolarità o se presentare le proprie dimissioni e rinunciare a fare gli insegnanti.
Infatti per chi è neoassunto ed ha avuto come titolarità un ambito territoriale lontano da casa, tale titolarità resta vincolata per un triennio e questo preoccupa molto.
Ma come e a chi si chiedono le dimissioni da parte di un insegnante che ha deciso di abbandonare il suo ruolo?
È importante sapere che ai sensi dell’art.1 comma 1 del DPR n.351 28/04/1998 è spiegato che i collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall’impiego del personale del comparto “Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.
Questo significa che se si dovesse attendere settembre 2016 per chiedere le dimissioni dall’impiego di insegnante, queste diventerebbero effettive dal giorno 1 settembre 2017, con il problema di restare in servizio per l’intero anno scolastico 2016/2017. In buona sostanza la regola generale dispone che l’insegnante possa presentare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza dal giorno 1 settembre dell’anno successivo. Quindi è assolutamente consigliabile, per non incorrere in sanzioni disciplinari sgradevoli, presentare l’istanza di dimissioni in agosto 2016, per essere in regola con la normativa vigente. In ogni caso c’è anche l’art.23 del CCNL scuola che, una volta preso servizio il primo di settembre 2016, impone, per le dimissioni un termine di preavviso. Nello specifico per i neoassunti il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso di almeno 2 mesi.
Quindi le lettere di dimissioni, nel caso si dovesse decidere una decisone così drastica, vanno inviate al dirigente scolastico della scuola di servizio e per conoscenza all’Ufficio scolastico dell’ambito di titolarità a cui si è stati assegnati a partire dal giorno 1 settembre 2016. In caso non si abbia una scuola di servizio, agli uffici scolastici di attuale appartenenza e quello di futura appartenenza.
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