É ormai chiaro che moltissimi posti della fase C non verranno coperti dal personale di ruolo.
Sono ormai circa 7 mila posti disponibili in fase che non sono stati assegnati; altri 10 mila verranno occupati solo giuridicamente ma poi di fatto il docente non svolgerà l’intero anno scolastico.
Infatti ci saranno quei docenti che preferiranno, ai sensi del comma 99 della legge 107/2015, differire il ruolo in quanto hanno in atto una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
In buona sostanza tutti i docenti che hanno una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in una sede migliore di quella che potrebbero avere in fase di convocazione, opteranno per restare nella sede migliore. Tutti i docenti che sono stati convocati fuori dalla loro provincia o regione, troveranno il modo per mettersi in aspettativa, congedo o quant’altro. Per cui i posti che resteranno liberi a dicembre prossimo saranno numerosissimi.
Per fare una previsione molto al ribasso si potrebbe parlare di almeno 15 mila posti. Chi ricoprirà queste cattedre? É bene precisare che la maggiore parte di questi posti saranno da definirsi vacanti fino al 31 agosto o in altri casi fino al 30 giugno.
La domanda é: “Potrà il dirigente scolastico nominare il supplente in questi posti?”.
A sentire la risposta di Marco Campione capo della segreteria del sottosegretario al Miur Davide Faraone, il problema non esiste e i posti saranno assegnati con incarico annuale ad altri docenti precari. Dello stesso parere é l’Ispettore Tecnico del Miur Max Bruschi. Ma una domanda sorge spontanea: “Ammesso che le risposte dei tecnici e politici del Miur siano corrette, e non abbiamo dubbi che lo siano, con quali graduatorie si provvederà a nominare? Chi sarà preposto alla nomina?”.
La legge 107/2015, non prevede la modalità di supplenza sui posti in organico potenziato, ma invece prevede delle chiare limitazioni all’esercizio di supplenza su tale organico. Infatti se leggiamo attentamente il comma 95 dell’art.1 della legge 107/2015, troviamo scritto quanto segue: “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.
Per queste righe scritte nel comma 95, sembrerebbe che il dirigente scolastico non possa ricoprire questi posti, qualora il docente titolare si dovesse ammalare, con una supplenza breve e saltuaria o individuando il supplente dalle graduatorie d’Istituto fino all’avente diritto.
Invece sembrerebbe possibile, ma la legge non lo dice e non lo esclude, che tali posti vengano assegnati come fossero una supplenza annuale. Ci piacerebbe sapere quando questo avverrà, chi disporrà queste supplenze e da quali graduatorie si attingerà. Su questo, nonostante le nostre richieste al Miur, non sono arrivate ancora chiarimenti e precisazioni. Come mai?
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