Alle numerose proteste da parte dei docenti che contestano l’assegnazione delle supplenze con l’algoritmo in quanto incompatibile col principio meritocratico, si aggiunge un’incredibile falla del sistema, che appare in aperta violazione del CCNL di comparto.
Com’è noto, il CCNL di comparto prevede espressamente per il docente nominato su uno spezzone il diritto al completamento (definito dal CCNL quale diritto a ricoprire “posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo” previsto per ciascun tipo di scuola).
Tale principio è ribadito anche dall’Ordinanza Ministeriale, secondo cui “l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi” conserva titolo “a conseguire il completamento d’orario”, sebbene “solo tramite altre supplenze a orario non intero” (dunque, solo se ci sono altri spezzoni).
Il problema è che -una volta assegnato lo spezzone- il docente così “accontentato” (secondo i tecnici del Ministero) viene saltato dall’algoritmo.
Addirittura, se è stata conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, il docente non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
Una docente cui non era stata data la possibilità di ottenere il completamento di orario si è rivolta al Tribunale di Torino, chiedendo di dichiarare l’illegittimità delle operazioni di assegnazione delle supplenze e di condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni, pari all’ammontare di tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2287/2024, nell’accogliere il ricorso ha riconosciuto il diritto al completamento ed ha condannato il Ministero a risarcire la docente versando in suo favore la somma di €. 4.568, pari alle retribuzioni perdute.
D’altra parte, la questione degli spezzoni è uno dei punti più dolenti dell’assegnazione delle supplenze con l’algoritmo.
Da un lato, se si chiede lo spezzone non si ha diritto al completamento, dall’altro, se si chiedono solo cattedre intere -ma al turno di nomina restano solo degli spezzoni- si viene considerati rinunciatari e l’algoritmo andrà avanti, privando il docente della possibilità di ottenere la supplenza.
Come può un docente -al momento della compilazione della domanda- sapere in anticipo non solo se ci sono o meno degli spezzoni, ma anche se in quel turno di nomina ci saranno anche dei “posti interi”?
La sentenza del Tribunale di Torino richiama l’attenzione degli operatori sull’importanza del rispetto del principio di buona amministrazione e della meritocrazia che possono essere messi a rischio dall’utilizzo di un sistema algoritmico non affidabile, con gravi danni ai docenti, agli allievi e all’intera comunità educativa.
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