Come ogni anno, l’Inps ha pubblicato la circolare riguardante le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale riferiti alla Gestione separata.
Per l’anno 2014 si tratta della circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, che comunica le aliquote contributive e di computo alla luce delle novità previste nella legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), che al comma 491 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 è elevata al 22 per cento, mentre il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.
Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la disposizione di cui alla legge n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 per cento per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate:
Nulla cambia in merito alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che resta fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale. Così come resta invariata la modalità di versamento: i contributi devono essere versati dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014).
La circolare comunica anche il massimale annuo di reddito che per il 2014 è pari a euro 100.123,00, mentre per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito, per quest’anno è pari ad euro 15.516,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).
Infine, l’Inps ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.
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