La disciplina dell’interdizione dal lavoro nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti è indicata, segnatamente, all’art 8 che al comma 3 prevede il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione.
Le docenti e il personale ATA in stato di gravidanza o puerperio, che abbiano informato del proprio stato il datore di lavoro, possono beneficiare, a richiesta, delle misure previste per la tutela della sicurezza e della salute durante la gravidanza e fino al 7° mese di età del figlio disposte dal decreto legislativo n.151/01 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’)
In particolare, il legislatore, oltre che al periodo che precede la nascita ha inteso porre particolare attenzione al periodo di allattamento, prevedendo la possibilità dell’interdizione dal lavoro sia ante che post partum .
Infatti il Capo II del D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare la disciplina prevista dall’art. 7 e dall’art.8 dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati nell’allegato A del Testo Unico che, alla lett. d), include i “lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti” (art. 7)
Qualora l’Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino, la lavoratrice è spostata ad altre mansioni che possano farla lavorare in posizione seduta, non soggetta a carichi pesanti, non esposta a colpi o urti o a qualunque attività che ne possa pregiudicarne la sua salute o quella del suo bambino La lavoratrice adibita a diverse mansioni rispetto a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Nel caso di impossibilità ad impegnare la lavoratrice in altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio può disporre l’interdizione dal lavoro fino al settimo mese di età del bambino.
Sulla questioneè intervenuto Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 14 novembre 2005 (prot. n. 15) specificando che “Tali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative, atteso che le lavoratrici operano in strutture che non sono genericamente assimilabili a centri di igiene mentale o a reparti di malattie infettive. A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi”.
In buona sostanza, nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi rivelino la presenza di uno o più rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice il dirigente scolastico dovrà disporre l’allontanamento immediato della lavoratrice dalla consueta postazione di lavoro adibendola ad altre mansioni o comunque modificando l’organizzazione del lavoro. Per le ragioni esposte nella nota citata, la lavoratrice con contratto presso più datori di lavoro potrebbe ricevere da parte della DPL, dopo gli opportuni accertamenti, disposizioni diverse a seconda del luogo di lavoro , vale a dire l’adozione del provvedimento di interdizione solo con riferimento ad uno soltanto di tali rapporti.
Per ottenere i benefici atti a garantire un sano allattamento del nascituro, la neomamma deve consegnare al dirigente scolastico il certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto, per consentire allo stesso di valutare se ci sono rischi per l’allattamento e di dare corso alle disposizioni descritte nel presente articolo. Nel caso in cui non fosse possibile assegnare una mansione diversa, alla neomamma spetta l’astensione (interdizione) dal lavoro fino al settimo mese di età del bambino, previa presentazione di una richiesta scritta, da parte del ds , all’Ispettorato del lavoro il cui modulo è reperibile sul sito dell’ente .
Nel modulo, da compilare on line, dovranno essere indicate le generalità della lavoratrice, la sede di lavoro, la qualifica svolta , l’orario giornaliero , la tipologia del rischio al quale la lavoratrice può essere esposta , l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, il documento di valutazione del rischio rilasciato ai sensi delle norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.
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