Ieri avevamo riportato la denuncia dell’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che qualche giorno fa ha scritto al Miur per chiedere di rettificare la parte del bando per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale Ata nella parte in cui non ammette l’accesso ai cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea protetti dal diritto dell’Unione europea, ovvero i familiari di cittadini di Stati membri UE, i ‘lungo soggiornanti’ di cui alla direttiva 109/2003 e i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.
In accoglimento della richiesta il Miur ha trasmesso un avviso in cui informa che le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del bando sono da intendersi armonizzate con le prescrizioni contenute nell’art. 38 del D.l.vo 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 97/2013
Di conseguenza, viene estesa la possibilità di presentare domanda anche ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi titolari di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Ovviamente, restano ferme le disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana di cui al D.p.r. n. 752/1976.
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