Chi deve sostenere gli oneri economici relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado?
Finalmente, scrive Il Sole 24 Ore, la legge di Stabilità 2016 mette sul piatto un contributo di 70 milioni di euro, trasferendo direttamente alle Regioni le funzioni attribuite alle Province.
Di fronte alle continue liti fra regioni, province, comuni e stato centrale fra chi dovesse sostenere le spese per l’assistenza ai disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, a chiudere la disputa per il futuro è arrivata la legge di Stabilità n. 208/2015, che col comma 947 si occupa proprio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, collegato al processo di riordino delle Province alle quali l’articolo 139 del Dlgs 112/1998 ha attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore.
Funzioni che sono attribuite ai Comuni in relazione agli altri gradi di scuola.
Con l’intervento legislativo, scrive Il Sole 24 Ore, le funzioni delle Province sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le norme che le abbiano già attribuite alle Province stesse ovvero alle Città metropolitane o ai Comuni. Ai fini della sostenibilità del trasferimento, il legislatore carica un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, il cui riparto è rinviato ad apposito Dpcm da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Contributo che potrà essere frazionato, sulla base dell’anno scolastico di riferimento, in due tranches, tenendo conto dell’effettivo esercizio delle funzioni.
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Rimangono invece in carico ai Comuni gli oneri derivanti dall’esecuzione di provvedimento giudiziale che ha disposto il collocamento di un minore presso una comunità terapeutica. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti con la deliberazione n. 2 dell’11 gennaio, in risposta al quesito se la relativa spesa debba essere sostenuta dalla famiglia di appartenenza, eventualmente con compartecipazione del Comune, ovvero esclusivamente dall’ente medesimo.
Risponde la sezione che, ai sensi dell’articolo 25 del Rdl n. 1404 del 1934, le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune, a cui spetta anticipare le spese salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all’integrale rimborso. A tale regola può fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.