Attualità

Allerta meteo e DDI imposta da USR Marche, intervento dei sindacati

Poco dopo la circolare dell’USR Marche, che imponeva alle scuole chiuse per ordinanza dei sindaci a causa dell’allerta meteo, di assicurare la didattica a distanza con i mezzi a disposizione dei docenti non esclusa la Didattica Digitale Integrata, sono intervenuti anche i sindacati con una nota unitaria.

Nota dei sindacati

I Sindacati della Regione Marche, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals, hanno chiesto al Direttore Generale dell’USR Marche il ritiro della sua circolare: ” Con riferimento all’Ordinanza n.5 del Comune di Ancona, con la quale, in data odierna è stata disposta la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata del 13 febbraio 2021 a causa delle avverse condizioni metereologiche, e, nello specifico, alla successiva nota di Codesto Ufficio Scolastico Regionale, nella quale si dispone che le scuole “assicureranno il servizio …utilizzando i mezzi a disposizione secondo le modalità più opportune non esclusa l’attivazione della DDI”, le scriventi Organizzazioni Sindacali si vedono costrette a rilevare che la suddetta nota non può trovare accoglimento, in quanto in contrasto con la normativa vigente.
È opportuno rinnovare che la chiusura delle scuole disposta dall’autorità competente non comporta alcun obbligo a carico degli Istituti Scolastici e dei docenti circa l’erogazione del servizio. Per altro, il ricorso alla didattica a distanza o alla DDI è connesso alla situazione emergenziale da COVID -19, e pertanto non può essere utilizzata come soluzione a problematiche non connesse all’emergenza stessa.
Per tutte quelle situazioni emergenziali che non siano l’emergenza pandemica, appare evidente che non possa trovare applicazione il CCNI sulla DDI che, sia nelle premesse, sia per espresso disposto normativo, è applicabile solo ed esclusivamente in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.
Dunque, in caso di maltempo o gravi eventi atmosferici e calamità naturali, qualora le autorità preposte decretino la chiusura delle scuole, si applica quanto prescritto in materia di impedimento dovuto a causa forza maggiore, per il quale l’art. 1256 comma 2 del codice civile dispone l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
Per altro, per le scuole del primo ciclo, le stesse linee guida sulla DDI prevedono che essa sia attivabile esclusivamente solo in caso di Lockdown.
La nota, dunque, evidenzia chiaramente un utilizzo distorto della normativa vigente e pertanto è da ritenersi illegittima”.

Lucio Ficara

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