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Allerta meteo in arrivo, ma attivare la DAD è un atto non previsto dalla norma

Con l’arrivo del maltempo e dei cicli di bassa pressione atmosferica, i fenomeni di allerta meteo saranno più frequenti e toccheranno diverse regioni italiane. Non è scontato che tra la fine di novembre e metà dicembre, capiteranno fenomeni meteorologigi burrascosi, tanto da fare chiudere le scuole per dichiarata “Allerta meteo” da parte della Protezione Civile. Ricordiamo che, secondo la normativa vigente, attivare la didattica a distanza in situazioni di chiusura delle scuole per allerta meteo, non è possibile.

Allerta meteo, DAD non legittima

Per adesso, se non interverranno novità legislative o contrattuali sulla didattica a distanza, c’è da dire che l’attivazione di una lezione a distanza potrà trovare legittimità soltanto in presenza di chiusura della scuola per eventi collegati alla pandemia da COVID.

È utile ricordare che l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI.

In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza…

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, non per altre situazioni come per esempio la chiusura della scuola per “Allerta Meteo”.

Se un sindaco chiude le scuole per allerta meteo indicata dalla Protezione Civile, il Dirigente scolastico non potrebbe ordinare ai docenti di attivare, durante la chiusura della scuola, l’attività della didattica digitale integrata. La DDI è regolata contrattualmente soltanto per l’emergenza sanitaria COVID-19, per essere attivata per altri motivi dovrebbe trovare accoglienza all’interno del Contratto di Istituto in uno specifico accordo tra le parti.

Nessun recupero per allerta meteo

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

Atto di indirizzo e DAD

Sull’utilizzo della DAD potrebbe entrare, come prevede l’Atto di indirizo del Ministero dell’Istruzione, il nuovo CCNL scuola. Infatti pur assicurando che “la didattica in presenza è l’ordinaria e fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente” l’Atto di indirizzo apre all’ipotesi della DaD, chiarendo quanto segue: “Qualora, nel rispetto della libertà d’insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell’ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola, si faccia ricorso a modalità di lavoro a distanza per il personale docente, nelle ipotesi individuate tramite fonte primaria, il contratto disciplinerà le modalità della prestazione, confermando altresì per i docenti il quadro delle attività funzionali all’insegnamento al di fuori dell’orario d’obbligo, al fine di non generare nuove necessità di fabbisogno di orario di insegnamento”.

Come abbiamo già scritto recentemente, dovranno essere le fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge o leggi regionali) a dire sì no alla DaD in determinate circostanze (magari legate all’emergenza climatica o ancora all’eventualità di una nuova emergenza sanitaria), ma qualora una norma dovesse effettivamente prevedere in certe ipotesi la didattica a distanza, spetterà agli organi collegiali ricorrervi e al contratto scuola definire secondo quali modalità ciò potrà avvenire.

Lucio Ficara

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