Alcune ordinanze sindacali di comuni delle Marche, come Loreto o Camerino, dispongono la chiusura delle scuole per allerta meteo. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, il Dott. Marco Ugo Filisetti, ordina alle scuole di assicurare il servizio tramite le modalità a distanza non esclusa la Didattica Digitale Integrata.
L’Ufficio scolastico regionale delle Marche pubblica una comunicazione a firma del Direttore Generale, indirizzata a tutti i dirigenti scolastici del comune di Loreto, in cui è scritto: “Si comunica che con l’Ordinanza sindacale allegata, il Sindaco di Loreto ordina sul territorio comunale << la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, operanti nel comune di Loreto per il giorno 13 febbraio 2021 >>, pertanto le SS.LL. per la giornata di domani 13 febbraio 2021 assicureranno il servizio, nel pieno rispetto dell’Ordinanza in parola, utilizzando i mezzi a disposizione non esclusa l’attivazione della DDI“.
In buona sostanza per l’USR Marche la normativa prevede che per le situazioni di allerta meteo e conseguente chiusura delle scuole, le istituzioni scolastiche sono obbligate ad assicurare il servizio didattico attraverso la modalità a distanza. Ci sarebbe da segnalare che, seguendo la normativa vigente, la didattica a distanza e la modalità della DDI sono obbligatorie solamente in caso di chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche per il problema dell’emergenza Covid-19.
L’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata è intitolato “Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI”.
In tale norma contrattuale è scritto che. “Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali”.
A livello normativo la disposizione assunta dall’USR Marche è un atto illegittimo che non si fonda su nessuna normativa legislativa e in particolare su nessuna normativa contrattuale. L’attività didattica è stata svolta dai docenti e l’ordine di servizio è stato eseguito, ma resta il fatto che, nonostante il silenzio dei sindacati (almeno per ora), si è trattata di una disposizione arbitraria e non disposta dalla normativa vigente.
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