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Allerta meteo, se c’è un decreto di chiusura della scuola, i giorni non potranno essere recuperati. L’anno scolastico resta valido in ogni caso

Con il cambiamento climatico in atto soprattutto in Italia, gli eventi di “Allerta meteo” sono sempre più frequenti e coinvolgono, molto spesso, per effetto di disposizioni dei prefetti e dei sindaci, la chiusura delle scuole e quindi l’interruzione delle attività didattiche. È importante sapere che i giorni di chiusura della scuola per un evento di “Allerta meteo”, non possono essere recuperati per effetto di una disposizione interna della scuola da parte del dirigente scolastico o da parte del Consiglio di Istituto. Tali giorni non verranno recuperati e si defalcano dal numero complessivo di giornate di lezione disposte nel calendario scolastico dalla Giunta regionale.

In caso di chiusura scuola per allerta meteo

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

La DAD e l’allerta meteo

È utile ricordare che l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI.

In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza.

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, non per altre situazioni come per esempio la chiusura della scuola per “Allerta Meteo”.

Se un sindaco chiude le scuole per allerta meteo indicata dalla Protezione Civile, il Dirigente scolastico non potrebbe ordinare ai docenti di attivare, durante la chiusura della scuola, l’attività della didattica digitale integrata, se lo facesse attuerebbe una condotta antisindacale e ne risponderebbe in prima persona.

Lucio Ficara

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