Alloggi per studenti universitari: standard minimi e linee guida
Relativamente, in particolare, alle caratteristiche che gli alloggi degli studenti devono avere, il decreto n. 27 prescrive che la loro realizzazione deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative. E devono, inoltre, favorire l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti che si riportano in sintesi:
– Compatibilità ambientale: i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale; – Integrazione con la città e i servizi: nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l’intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui e’ previsto; – Compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione: la residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualità e di socialità, attraverso un’adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo; – Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali: l’edificio deve essere progettato e realizzato per l’attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunità, uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche; –Orientamento ambientale: gli alloggi devono consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; ·Manutenzione e gestione: la residenza deve rispondere a requisiti di massima manutenibilità, durabilitaà e sostituibilità dei materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni, in un’ottica di ottimizzazione del costo globale dell’intervento.
A tal fine, nelle residenze per studenti devono essere previste varie aree funzionali:
– area residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
– area servizi culturali e didattici, dedicata allo studio, alla lettura, alle riunioni;
– area servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla socializzazione;
– servizi di supporto, gestionali e amministrativi;
– accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all’interno di queste.
Infine, relativamente alle dimensioni degli ambienti, il decreto stabilisce che la superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.a.) non deve essere inferiore a 12,5 m²/p.a. per la camera singola (incluso il servizio igienico) o a 9,5 m²/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico). Deve, inoltre, essere riservato un numero di posti alloggio non minore al 5% del numero di posti alloggio totali per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali. Le dimensioni minime delle singole camere devono essere: camera singola (posto letto, posto studio) non minore di 11,0 m²; camera doppia (due posti letto, posto studio) non minore di 16,0 m².; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) non minore di 3,0 m².