Di alternanza e PCTO parliamo con due dirigenti scolastici romani, Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma, e Fabio Cannatà, dirigente in due importanti istituti tecnici e professionali.
La storia della alternanza scuola lavoro (adesso PCTO) inizia tanti anni fa.
Già negli anni 80 e 90 in molte scuole (istituti tecnici e professionali in particolare) si sperimentavano le prime forme di raccordo fra scuola e mondo del lavoro. Per venire a tempi più recenti partiamo dal 2005 e dal Decreto 77. Cosa stabiliva quel provvedimento?
Fabio Cannatà
Il decreto 77/2005 stabilisce che l’alternanza scuola-lavoro sia riconosciuta quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Di fatto ha introdotto una opportunità preziosa di cui però si sono avvalsi solo gli istituti tecnici e gli istituti professionali, mentre i licei sono rimasti di fatto ai margini in quanto non si è compreso il potenziale didattico-formativo di tale opportunità
In realtà però già da prima, soprattutto nei tecnici e nei professionali, non mancavano iniziative di rapporto fra scuola e mondo del lavoro. Ma allora perché ad un certo punto le critiche e le prese di posizione si sono moltiplicate?
Fabio Cannatà
La norma, a dire il vero, era stata immediatamente ben accolta dagli istituti tecnici e professionali, che già prima attuavano forme di felice contaminazione tra scuola e lavoro.
Mario Rusconi
Per i licei paghiamo forse lo scotto di un’idea diffusa per cui l’istruzione del secondo ciclo sia essenzialmente identificata con quella liceale, di cui spesso sono convinti proprio i licei stessi. La L. 107/2015 ha introdotto l’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattico-formativa ordinamentale e obbligatoria per tutte le scuole del secondo ciclo e le reazioni dei licei, o, per meglio dire, di una certa mentalità che potremmo definire vetero-liceale, non ha tardato a farsi sentire, sottolineando una pretesa impermeabilità tra scuola e lavoro e sottovalutando come il rapporto tra conoscenze e competenze, quale si realizza nei percorsi di ASL (o PCTO), abbia un enorme potenziale di valore civile, avviando gli studenti a realizzare un consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza.
Di preciso cosa è cambiato con la legge 107?
Mario Rusconi
L’art. 1, c. 33 della L. 107/2015 stabilisce: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa”.
In sostanza la norma fissa le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro per i vari indirizzi del secondo ciclo e rende ordinamentale (obbligatoria) tale metodologia didattico-formativa per tutti gli indirizzi del secondo ciclo.
E poi come sono andate le cose?
Fabio Cannatà
Come è noto, successivamente la L. 145/2018 (si badi bene: una legge di bilancio!!! quindi in una prospettiva di contenimento della spesa!!!), all’art. 1, c. 784 ha ridenominato l’alternanza scuola-lavoro come Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) eliminando il termine ‘lavoro’, che pure apre la nostra Costituzione… e abbassando di fatto le quote di orario dedicato (“I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento » e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”).
Uno degli aspetti che dà più fastidio a molti è il fatto che i PCTO riguardino anche i licei e i classici in particolare.
Lei cosa ne pensa, in proposito?
Mario Rusconi
Ritengo che proprio nei licei, ed in particolar modo nei licei classici, sia invece sempre più urgente valorizzare il patrimonio culturale che li caratterizza mediante metodologie didattico-formative finalizzate alla promozione e al consolidamento delle competenze utili ad esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza: i PCTO sono una preziosissima opportunità in tal senso.
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