Un elemento di approfondimento è la posizione che il Miur ha adottato nei “confronti dei candidati esterni. In una nota dell’Usr Toscana e nei chiarimenti della Dgosv del Miur del 24 aprile 2018, il ministero sottolinea che, «in sede di esame preliminare, il consiglio di classe tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti»”.
Il Sole 24 Ore, commentando le indicazioni del Miur, mette in luce in fatto che “potrebbero sussistere differenti modalità di valutazione tra gli studenti interni all’istituzione scolastica che hanno regolarmente svolto le 200 o le 400 ore di alternanza a seconda dell’indirizzo seguito e il candidato esterno che potrebbe non aver svolto nemmeno un’ora di alternanza scuola – lavoro”.
I Consigli di classe devono verificare
Che fare allora? Come è consuetudine spetta ai consigli di classe, ove sono assegnati i candidati esterni, “prendano in esame il percorso di studio svolto dal candidato privatista. Nel caso in cui si dovessero riscontrare disallineamenti rispetto al livello previsto, il consiglio di classe potrà assegnare al candidato esterno un programma didattico – formativo (moduli didattici, argomenti specifici e un percorso di pratica professionale da effettuarsi presso strutture ospitanti a cui il candidato privatista si rivolgerà in maniera autonoma) per il recupero di tali competenze. Solo in questo modo sarà possibile attenuare l’inevitabile diseguaglianza dei livelli di competenze raggiunti tra gli studenti interni e i candidati privatisti i quali, in base alle attuali indicazioni ministeriali, potranno presentarsi agli esami di Stato anche senza aver svolto il percorso di Asl previsto dalla legge 107/15”.