Categorie: Alunni

Alternanza scuola-lavoro: chiariti molti dubbi di scuole, famiglie e stakeholder

Con la nota prot. 2355 del 28 marzo 2017 il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito alle attività di alternanza scuola lavoro.

In particolare, il Miur ha risposto a quesiti riguardanti i seguenti aspetti: 

1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva

2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro

3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico

4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro

5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe

6 – Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro

7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero

8 – Spese ammissibili per la scuola, conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro

9 – Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza scuola lavoro

10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza

11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza

12 – Impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza

13 – La privacy nella attività di alternanza scuola lavoro

14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro

15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola lavoro

16 – L’alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive

17 – Aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro

18 – Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell’a.s. 2017/2018.

I chiarimenti forniti dal Miur danno così risposta ai numerosi dubbi avanzati dalle istitutizioni scolastiche, le famiglie e gli stakeholders della scuola. 

 

{loadposition carta-docente}

 

Riportiamo di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:

a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;

b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;

c) l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;

d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;

e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;

f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

{loadposition facebook}

Lara La Gatta

Articoli recenti

Studenti-teppisti fotografano la terga dell’auto dei loro prof: l’obiettivo è accanirsi sulla carrozzeria? Parla la preside del liceo Salvemini di Bari

Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…

20/11/2024

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024

Bravate e reati: c’è una bella differenza

Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…

19/11/2024

Violenza sulle donne, Valditara: è legata al narcisismo dei maschi ma è anche una conseguenza dell’immigrazione illegale

Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…

19/11/2024

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024