Con la nota prot. 2355 del 28 marzo 2017 il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito alle attività di alternanza scuola lavoro.
In particolare, il Miur ha risposto a quesiti riguardanti i seguenti aspetti:
1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva
2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro
3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro
5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe
6 – Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro
7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
8 – Spese ammissibili per la scuola, conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro
9 – Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza scuola lavoro
10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza
11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza
12 – Impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza
13 – La privacy nella attività di alternanza scuola lavoro
14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro
15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola lavoro
16 – L’alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive
17 – Aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro
18 – Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell’a.s. 2017/2018.
I chiarimenti forniti dal Miur danno così risposta ai numerosi dubbi avanzati dalle istitutizioni scolastiche, le famiglie e gli stakeholders della scuola.
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Riportiamo di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
c) l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
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