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Alternanza scuola-lavoro: come garantire la sicurezza degli studenti

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La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti, ribadendo che l’impegno per l’istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione specifica

Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio.

Secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, questo segmento formativo è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.

Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.

La visita medica per gli studenti in ASL è obbligatoria?

Nel d.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria stabilita dall’art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o alternanza.

Nella Guida il Miur ha precisato che, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, “si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente“.