DOMANDA DI UNA DOCENTE DI LICEO SU ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Una docente di un liceo ci chiede: “Sono stata incaricata dalla mia Ds a ricoprire il ruolo di tutor di ASL, sono obbligata ad accettare? Quali sono i compiti del tutor e quali i compensi?”.
Per rispondere alla domanda della docente, dobbiamo ricordare che ai sensi del comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali percorsi sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.
La norma legislativa che regola l’alternanza scuola lavoro e le funzioni tutoriali è il d.lgs. 77 del 15 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005. Nell’art.5 della su citata disposizione legislativa è spiegato che la funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno e dal tutor esterno. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Inoltre il tutor interno gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno, monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente. Infine il tutor interno deve informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe, deve anche assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Per quanto riguarda la retribuzione è utile il chiarimento con Nota 3355 Del 28 Marzo 2017 Chiarimenti Interpretativi Alternanza Scuola Lavoro, in cui è specificato che l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi. Inoltre per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007. Infine è utile sapere che si tratta di un incarico aggiuntivo all’orario di servizio, quindi non è obbligatorio accettare questa nomina.
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