Com’è noto, la legge 107/2015 ha introdotto l’alternanza scuola lavoro obbligatoria, anche per i licei. L’articolo 5 della legge 107 prevede che la funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno e dal tutor esterno.
Il docente tutor interno, è l’insegnante designato dalla scuola tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili. Il tutor svolgerà il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Il tutor interno, pertanto, gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno, ovvero il tutor designato dall’azienda o ente in cui lo studente andrà ad inserirsi per il percorso.
Il tutor interno:
– Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse,
– Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente.
– Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe.
– Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Per quanto riguarda il compenso che spetta al Tutor interno, la Nota 3355 Del 28 Marzo 2017 Chiarimenti Interpretativi Alternanza Scuola Lavoro, specifica che l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza. I criteri per erogare tali somme sono definiti dalla contrattazione di istituto, così come la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi.
Inoltre, come ricordato in precedenza, per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007.
Attenzione: bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di un incarico aggiuntivo all’orario di servizio, quindi non è obbligatorio accettare questa nomina. Nè tanto meno accettare di svolgere le mansioni oltremisura, come scritto in un precedente articolo.
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