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Alternanza scuola lavoro: cosa e come valutare?

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Le 400 ore di alternanza scuola lavoro (200 nei licei) comportano per gli Istituti di II grado l’onere della progettazione e della valutazione. Non mancano però incertezze e confusione.

Sarà utile pertanto ricapitolare a cosa serve l’ASL nella valutazione dello studente e chi fa cosa, con riferimento alla Guida operativa per la scuola, Miur/2015, che richiama tutte le norme in materia.

Nei licei l’ASL ha un valore soprattutto orientativo e di approfondimento, mentre nei tecnici e professionali si riferisce agli insegnamenti di indirizzo, come stabiliscono i rispettivi Regolamenti. In ogni caso, la dimensione curriculare e la dimensione esperienziale vanno integrate in un percorso unitario, che miri allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

I percorsi in alternanza sono “progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica”, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, che la legge 107/2015 ha ampliato enormemente. Le tipologie di integrazione con il mondo del lavoro sono molto varie e dipendono dal contesto territoriale e dal percorso di studio, senza trascurare le esigenze di personalizzazione secondo le vocazioni degli studenti.

Quindi ampia autonomia alle scuole, ma anche grande responsabilità in termini di progettazione, valutazione, certificazione. Per questo è opportuno fin dall’inizio della fase progettuale chiarire quali conoscenze, competenze, comportamenti saranno oggetto di valutazione e con quali criteri e strumenti.

L’ASL va valutata sotto tre aspetti: come esperienza, come parte del curricolo, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro.

1^ fase della valutazione: l’esperienza in sé

L’ASL è frutto di una co-progettazione con la struttura ospitante e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno, che fornisce alla scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.

In questa fase, un ruolo attivo ce l’ha anche lo studente, che è chiamato prima a sottoscrivere un patto formativo e poi ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (compilando l’Allegato f della Guida operativa, Miur/2015).

2^ fase della valutazione: la certificazione delle competenze

“La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza”. Per lo studente testimonia la valenza formativa del percorso svolto, facilita la mobilità, sostiene l’occupabilità, promuove l’auto-valutazione e l’auto-orientamento rispetto alle aspettative per il futuro. Per le istituzioni scolastiche la certificazione è una assunzione di responsabilità che rende trasparente la qualità della propria offerta formativa.

Gli esiti delle esperienze di alternanza sono valutati attraverso una varietà di strumenti scelti in autonomia. Tuttavia, per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze, nella certificazione bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.lvo n. 13 del 16 gennaio 2013, relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e ai modelli già adottati (quello rilasciato dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il libretto formativo del cittadino).

3^ fase della valutazione: il Consiglio di classe

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo studente.

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

­          la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

­          la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato  ed evidenziato dal tutor esterno;

­          l’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.

Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico. Se  si svolge durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell’alunno registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza.

 

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