Una delle questioni più spinose dell’Alternanza Scuola-Lavoro riguarda la normativa in caso di infortunio o malattia professionale degli studenti impegnati nelle attività.
L’INAIL, con la Circolare n. 44 del 21/11/2016, fornisce un quadro dettagliato sull’argomento.
In generale possiamo dire che gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
La copertura assicurativa è esclusa per l’infortunio in itinere, ovvero quel infortunio occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
La circolare poi precisa che nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell’art.42 del T.U.
Infatti, la copertura antinfortunistica, per gli studenti delle scuole statali viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro.
Per questi ultimi studenti, si legge sulla circolare, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
In caso di infortunio o malattia professionale, la denuncia deve essere fatta dal dirigente scolastico, se non diversamente specificato nella convenzione tra istituto scolastico e azienda.
Successivamente l’assicurato deve comunicare l’infortunio o denunciare la malattia professionale al suddetto soggetto.
“Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge”.
Leggi la circolare integrale INAIL (CLICCA QUI)
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