Disabilità

Alternanza scuola-lavoro da codificare per i diversamente abili

Come è noto la legge 107/15 prevede per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado l’obbligo del percorso di alternanza scuola, obbligo che coinvolge anche gli studenti con disabilità, ragion per cui a partire dal primo gennaio 2019, il Dlgs 66/17 introdurrà importanti novità per l’inclusione di questi alunni più sfortunati.

Commissioni mediche

Si tratta in pratica di un sostanziale cambiamento nel riconoscimento e nella certificazione dell’handicap da parte delle commissioni mediche competenti.

“In particolare-si legge sul Sole 24 Ore-, sarà prevista l’adozione del Profilo di funzionamento, come atto propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale (Pi) e del Pei. Di conseguenza, le scuole nella stesura dei percorsi didattico-formativi dovranno tener conto sia della certificazione della disabilità redatta secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (Icd) dell’Oms, sia del Profilo di funzionamento elaborato secondo la International classification of functioning, disability and health (Icf)”.

Valutazione

Le scuole dunque “dovranno rivedere le proprie modalità di valutazione dei livelli degli apprendimenti e delle competenze raggiunti dagli studenti con disabilità”, riformulando la documentazione riguardante l’attestazione delle competenze fino ad oggi adottata dalle Istituzioni scolastiche per gli alunni diversamente abili sia per sostenere gli Esami di Stato”.

Il percorso formativo

La modalità di realizzazione del percorso formativo in alternanza dipende dal tipo di deficit, dalla condizione psicofisica dello studente e dal programma da lui seguito.

La scuola “dovrà prestare particolare attenzione nell’individuazione del tutor interno che dovrà seguire lo studente con disabilità che può essere il docente di sostegno o l’assistente educatore”.

Flessibilità e riduzione oraria

“Per gli studenti che seguono percorsi differenziati -si legge sul Sole 24 Ore- potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl e l’istituzione scolastica dovrà prevedere per questi ragazzi con deficit di adattamento agli ambienti esterni e/o con particolari difficoltà attentive o di applicazione, percorsi eventualmente alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità come ad esempio percorsi formativi in cooperative sociali, strutture di volontariato, impresa formativa simulata, laboratori scolastici”.

Il percorso di formazione deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

Pasquale Almirante

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