A breve saranno pubblicate le Linee guida del Ministero dell’Istruzione in merito all’alternanza scuola lavoro riservata agli alunni disabili. Linee guida che andranno ad arricchire quanto già previsto dalla legge 107/2015 sul tema, che già esplicita come i percorsi di alternanza per alunni disabili devono seguire le linee stabilite dal PEI.
Infatti, la specifica disabilità dell’alunno deve essere compresa appieno, motivo per cui, il percorso di alternanza dovrà essere modellato e personalizzato. Inoltre, in molti casi, l’alunno non può svolgere percorsi al di fuori della scuola, motivo per cui bisogna costruire ad hoc un progetto serio e inclusivo.
In questo caso, come riporta Italia Oggi, lo studente, potrebbe essere inserito in cooperative sociali, strutture di volontariato, laboratori scolastici. Insomma, percorsi che tengano conto delle problematiche di adattamento agli ambienti esterni.
Invece, sarà assolutamente obbligatorio anche per lo studente disabile, partecipare ai corsi sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro. In questo caso, il corso dovrà essere redatto secondo le indicazioni presenti nel PEI, senza dimenticare le direttive presenti dalla legge 104/92, in merito ai test finali.
Risulta evidente come un ruolo importantissimo sarà quello del tutor dello studente disabile, motivo per cui la sua individuazione sarà molto delicata.
Nella maggior parte dei casi, sarebbe adeguato prevedere la presenza nel nuovo contesto operativo del tutor interno che in questi casi può essere il docente di sostegno o l’assistente educatore, al fine di consentire un graduale inserimento e di verificare di volta in volta se lo studente diversamente abile è in grado di svolgere le mansioni a lui assegnate in autonomia.
Inoltre, bisogna sottolineare come non vi sia obbligo fra moduli teorici e laboratoriali per gli studenti con disabilità per l’alternanza Scuola Lavoro, quindi lo studente con disabilità può svolgere specifici moduli teorici o laboratoriali a scuola e parte dei moduli tecnico – professionali nelle strutture ospitanti.
Di conseguenza, il percorso di formazione deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.
Infine, bisogna ricordare che il documento di valutazione dei rischi della struttura ospitante dovrà espressamente contenere la presenza dello stagista, i luoghi dove svolgerà le attività e le mansioni a lui destinate come previsto dal Patto formativo.
Aggiungiamo che sarà necessario specificare se l’alunno dovrà svolgere la visita medica preventiva, valutazione che comunque dipenderà dal responsabile sicurezza della struttura ospitante.
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