DOMANDA DI UN DOCENTE DI LICEO SU ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Un docente di un liceo scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria ci chiede: “Sono stato incaricato dalla mia Ds a ricoprire il ruolo di tutor di ASL, sono obbligato ad accettare? Può obbligarmi a seguire gli studenti anche in azienda?”.
NORMATIVA PER INCARICO DEL TUTOR INTERNO
È utile sapere che ai sensi del comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali percorsi sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa. La norma legislativa che regola l’alternanza scuola lavoro e le funzioni tutoriali è il d.lgs. 77 del 15 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005. Nell’art.5 della su citata disposizione legislativa è spiegato che la funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno e dal tutor esterno. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. Bisogna però sottolineare che, essendo i percorsi ASL ordinamentali, l’incarico di tutor interno non sarebbe rifiutabile e dovrebbe essere svolto obbligatoriamente. I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
COMPITI DEL TUTOR INTERNO
I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 del d.lgs. 77 del 15 aprile 2015 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente. In buona sostanza il tutor interno svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
RETRIBUZIONE DEL TUTOR INTERNO
Per quanto riguarda la retribuzione è utile il chiarimento con Nota 3355 Del 28 Marzo 2017 Chiarimenti Interpretativi Alternanza Scuola Lavoro, in cui è specificato che l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi. A tale proposito il CCNL scuola 2016-2018 prevede, all’art.22 comma 4 lettera c3, i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro.
IN ALCUNE SCUOLE I TUTOR INTERNI SONO UTILIZZATI OLTRE MISURA
In una scuola della Lombardia un Dirigente Scolastico, attraverso una circolare indirizzata ai tutor interni di ASL, dispone: “si rammenta che è obbligo del tutor ASL contattare i tutor aziendali prima della stesura della Convenzione che va firmata dal Dirigente Scolastico e dal responsabile dell’azienda prima dell’inizio dello stage. Se gli stage presuppongono più sedi di svolgimento va assolutamente segnalato nella convenzione. Durante gli stage il tutor è tenuto a svolgere visite aziendali a campione senza preavviso per verificare che siano rispettate le norme sulla sicurezza e siano espletati solo i compiti concordati nel contratto formativo firmato da tutte le parti”.
In un liceo scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria, al tutor interno viene chiesto di prestare servizio, anche il pomeriggio, per seguire le ore di lavoro aziendale degli studenti della sua classe. Seguire i ragazzi anche in azienda nelle ore pomeridiane non è un compito previsto esplicitamente dalla legge, ma potrebbe essere previsto da accordi contrattuali a livello di Istituto. Se nel contratto di Istituto non fossero indicati i compiti del Tutor interno, sarebbe un utilizzo oltre misura e in tal caso potrebbe essere illegittimo.
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