Anche lo studente disabile ha l’obbligo di svolgere le attività di alternanza Scuola Lavoro: lo prevede la legge 107/2015.
A tal proposito, è bene ricordare che dal primo gennaio 2019, il Dlgs 66/17 introdurrà importanti novità per l’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.
CERTIFICAZIONI
Pertanto, si legge su Il Sole 24Ore, assisteremo a un sostanziale cambiamento nel riconoscimento e nella certificazione dell’handicap da parte delle commissioni mediche competenti. In particolare, sarà prevista l’adozione del Profilo di funzionamento, come atto propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale (Pi) e del Pei. Ne consegue, quindi, che durante la stesura dei percorsi didattico-formativi, sarà necessario tener conto sia della certificazione della disabilità redatta secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari sorrelati (Icd) dell’Oms, sia del Profilo di funzionamento elaborato secondo la International classification of functioning, disability and health (Icf).
Grazie al sistema Icf le scuole dovranno riformare le proprie modalità di valutazione dei livelli degli apprendimenti e delle competenze raggiunti dagli studenti con disabilità. Vi sarà, quindi, la necessità di riformulare la documentazione riguardante l’attestazione delle competenze fino ad oggi adottata dalle Istituzioni scolastiche per gli alunni diversamente abili sia per sostenere gli Esami di Stato, sia per coloro che svolgeranno percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro.
Quindi un ruolo importantissimo sarà dato dal tutor dello studente disabile, per tale motivo la sua individuazione sarà molto delicata.
Nella maggior parte dei casi, sarebbe adeguato prevedere la presenza nel nuovo contesto operativo del tutor interno che in questi casi può essere il docente di sostegno o l’assistente educatore, al fine di consentire un graduale inserimento e di verificare di volta in volta se lo studente diversamente abile è in grado di svolgere le mansioni a lui assegnate in autonomia.
Di conseguenza, per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl nelle strutture ospitanti. Vi sono, infatti, patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste. La scuola, pertanto, dovrà quindi prevedere per casi, percorsi alternativi cuciti alla personalità e alle reali capacità degli alunni disabili, come ad esempio percorsi formativi in cooperative sociali, strutture di volontariato, impresa formativa simulata, laboratori scolastici.
Non vi è un obbligo fra moduli teorici e laboratoriali per gli studenti con disabilità per l’alternanza Scuola Lavoro, quindi lo studente con disabilità può svolgere specifici moduli teorici o laboratoriali a scuola e parte dei moduli tecnico – professionali nelle strutture ospitanti. Di conseguenza, il percorso di formazione deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.
Tuttavia, in merito si attendono ulteriori indicazioni da parte del Miur, che dovranno riguardare le modalità per sostenere il nuovo esame di Stato, il contestuale rinnovo della modulistica relativa alla certificazione delle competenze per i ragazzi che affrontano percorsi differenziati e l’auspicio di una pubblicazione di linee guida a loro dedicate per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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