Il Tar della Puglia ha deciso di sospendere la bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza primaria, accogliendo l’istanza cautelare prodotta dai legali della famiglia e ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento di bocciatura: è molto probabile, a questo punto, che docenti e dirigente scolastico debbano fissare un nuovo scrutinio e riesaminare il provvedimento di non ammissione all’anno successivo, verificando quindi se e come vi siano possibilità di revisione della decisione presa a giugno.
Alle prima si ferma solo in casi si extrema ratio
Secondo il Tribunale amministrativo regionale “la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e ‘comprovati da specifica motivazione'”.
Condividendo le considerazioni sollevate dai legali della famiglia, i giudici hanno reputato “che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”.
Non considerati i problemi di salute
Premesso questo, per i giudici amministrativi il Consiglio di classe nel decidere di non ammetter al terzo anno l’alunna non avrebbe adeguatamente tenuto conto “dell’età della bambina (anni 7), dello stato di salute in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”.
Per il Tar, quindi, la scuola dovrà “valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva”.