Attualità

Alunna cade dalle scale. E’ colpa della scuola?

Non sempre la scuola risponde dei danni subiti dagli alunni nel periodo in cui si trovano all’interno dell’istituto scolastico. Illuminante è il caso affrontato dalla Cassazione, con ordinanza n. 15190 del 30 maggio 2023.

Il Fatto

Una studentessa di 12 anni, uscita dall’aula per andare in bagno, era caduta dalle scale, riportando la frattura della tibia.

I genitori, richiamando la costante giurisprudenza in ordine alla “natura contrattuale” del rapporto che si instaura tra la famiglia e la scuola nel momento dell’affidamento del minore alla struttura scolastica, citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione – nonché la scuola-, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il danno cagionato dall’alunno a se stesso

Com’è noto, in virtù della riconosciuta “natura contrattuale” della responsabilità, la scuola risponde sia del danno provocato all’alunno da terzi (ad esempio, compagni di scuola), sia del danno che l’alunno si “auto provoca”.

E’ appunto il caso affrontato dalla pronuncia in commento.

Occorre verificare le modalità dell’incidente

Esaminando il caso specifico, il Giudice ha osservato che “la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione”.

Né erano emerse “situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso”. In particolare, nessuno aveva sostenuto ad esempio che i gradini fossero usurati o scivolosi.

In poche parole, la caduta era avvenuta per una disattenzione dell’alunna.

L’incidente può essere imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata

La responsabilità dell’istituto scolastico trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo.

Tuttavia, nel caso in esame, proprio perché non erano state denunciate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi, era da escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del dovere di vigilanza.

Sentenza confermata

La decisione del primo giudice è stata confermata sia dalla Corte d’appello che dalla Corte di Cassazione, per cui si tratta di una sentenza definitiva.

Nessuna responsabilità oggettiva

La pronuncia in commento appare particolarmente significativa perché in genere si ritiene che la scuola sia responsabile di qualunque incidente che si verifica all’interno dell’istituto (e non solo: anche nel cortile, negli spogliatoi della palestra e persino di fronte alla fermata dell’autobus).

In questo caso, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che per stabilire una responsabilità è necessario individuare una colpa, non essendo ammissibile alcuna forma di responsabilità oggettiva.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

I docenti che criticano con forza la scuola rischiano la sanzione, Fracassi (Cgil): questo codice di comportamento pregiudica la libertà d’espressione

Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…

21/11/2024

Caso Raimo: un collegio dei docenti della provincia di Varese esprime la propria solidarietà

Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…

21/11/2024

La resa al Governo dei sindacati non scioperanti

I sindacati della scuola che non scioperano il 29  novembre stanno dando un segnale di…

21/11/2024

Mobilità docenti 2025-2028, si procede passo spedito per una chiusura del CCNI entro fine mese. Il punto fatto dalla Gilda Insegnanti

La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…

21/11/2024

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: requisiti e modalità d’iscrizione

Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…

21/11/2024