Una storia contorta quella relativa ad una bambina di quarta elementare che ha richiesto l’esonero dall’ora di religione cattolica in una scuola di Firenze. Come riporta La Repubblica, la dirigente scolastica ha rifiutato, i genitori hanno fatto ricorso al Tar della Toscana e hanno vinto.
Leggere in estate sì o no? Tanti studenti non sono propensi. E i docenti? PARTECIPA AL SONDAGGIO
Alla base del rifiuto della preside una scadenza da rispettare
La preside dovrà quindi pagare alla famiglia tremila euro di spese. “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è basato sul principio di libera scelta” e vige “il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” c’è scritto nella sentenza dei magistrati toscani.
La vicenda è nata lo scorso marzo. La dirigente scolastica ha rifiutato la richiesta di iscriversi all’ora di educazione alternativa in quanto “erano scaduti i termini stabiliti dalla circolare d’istituto”, fissati per il 30 gennaio. La preside ha deciso di rispettare la scadenza e non è tornata indietro sui suoi passi. Dopo qualche tempo l’insegnante di religione avrebbe tentato di convincere la sua alunna a non lasciare l’insegnamento. “I meriti della docente non sono mai stati messi in discussione”, fa sapere la legale della famiglia.
Lesa la libertà religiosa della minore
“Le circolari hanno termini ordinatori che danno all’amministrazione l’opportunità di organizzarsi, non hanno termini perentori. Ho fatto di tutto per evitare il ricorso al Tar, perché è una spesa onerosa per una famiglia. Ma dopo le risposte della preside lo abbiamo fatto. Il Tar ci ha dato ragione: la frequenza dell’ora alternativa non può essere sottoposta a limitazioni che la legge non prevede, ma deve essere costituzionalmente orientata. La dirigente scolastica è stata condannata a pagare tremila euro di spese legali e il il rimborso spese e quello del contributo unificato”, ha spiegato la legale della famiglia, che nel ricorso ha evidenziato la lesione della libertà religiosa della minore, e la violazione del diritto della bambina a fruire dell’ora di educazione alternativa.