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Alunni con cittadinanza non italiana, indicazioni per la formazione delle classi

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L’USR Lazio ha pubblicato un’interessante nota che fornisce indicazioni utili alle scuole con riguardo agli alunni con cittadinanza non italiana e la formazione delle sezioni e/o classi.

La nota fa riferimento alla principale normativa in materia, vale a dire:

  • Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n.2 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014, in particolare al punto 2.3 “La gestione delle iscrizioni”;
  • Circolare Ministeriale 13 novembre 2019, prot. n.22994 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”, in particolare al punto 9.3 “Alunni/studenti con cittadinanza non italiana”.

Ecco i chiarimenti forniti.

Iscrizioni in qualunque periodo dell’anno

Le iscrizioni possono essere richieste dagli alunni con cittadinanza non italiana in qualsiasi
momento dell’anno scolastico.

Documentazione mancante

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con
riserva in attesa della regolarizzazione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il  conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. L´iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

Adempimenti per la scuola

Le istituzioni scolastiche devono, sin dall’iscrizione, effettuare una ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

Iscrizione anche senza codice fiscale

E’ possibile effettuare la domanda di iscrizione on line per gli alunni/studenti con cittadinanza
non italiana sprovvisti di codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale
SIDI con il codice fiscale definitivo.

Iscrizione in base all’età anagrafica

Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e
che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico,
vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:

  1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare
    l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
    corrispondente all’età anagrafica;
  2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
  3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
    4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Limiti al numero di alunni

Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà
superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio. Le scuole provvederanno a trasmettere l’istanza di deroga alla soglia del 30% motivata per le sezioni/classi dell’a.s. 2020/201 al competente Ufficio di ambito territoriale.